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EuBios
Valutazione rischi stress-lavoro correlato

Il 1° Gennaio 2009 i documenti di valutazione dei rischi devono essere integrati anche con la Valutazione dei rischi stress lavoro correlato, come previsto dall’articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (*).
Iniziative Unindustria in accordo con il Gruppo di ricerca in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Università degli Studi di Trieste, propone alle aziende un percorso di Valutazione dei rischi che tiene conto del dettato normativo e rispetta l’accordo europeo del 2004 recepito con l’Accordo interconfederale nell’aprile 2008 (**)

Rispetto al dettato normativo (sotto descritto), il modello proposto prevede un intervento modulare articolato sulla valutazione di diversi elementi (Fasi), in base alla tipologia di azienda.

Le Fasi della Valutazione per tipologia di azienda

Percorso concettuale progetto EU BIOS

Richiesta formulazione offerta

(*) Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.”

(**) Accordo interconfederale nell’aprile 2008
“L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare un’analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).
Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.”

 

Segreteria
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